MedicalX › Magazine › Management
MANAGEMENT

GDPR nello studio medico e nel poliambulatorio: le misure pratiche

I dati sanitari sono la categoria più protetta dal Regolamento europeo. Cosa deve fare in pratica uno studio o un poliambulatorio: accessi, registro, sicurezza, fornitori, data breach.

Redazione MedicalX · 20 aprile 2024 · 6 minuti di lettura

In breve
  • Lo studio resta sempre titolare del trattamento: il fornitore del gestionale non lo sostituisce.
  • Per le prestazioni di cura serve l'informativa, non il consenso al trattamento dei dati.
  • Ogni utente ha credenziali personali e vede solo i dati che gli servono.
  • Una violazione dei dati va notificata al Garante entro 72 ore.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), applicato dal 25 maggio 2018, tratta i dati relativi alla salute come "categorie particolari": le più protette. Per uno studio medico o un poliambulatorio non è un adempimento da archiviare, ma un modo di lavorare che riguarda ogni persona e ogni strumento del centro.

Chi è responsabile di cosa

  • Il titolare del trattamento è lo studio o la società che gestisce il centro: decide perché e come si trattano i dati, e ne risponde.
  • I responsabili del trattamento sono i fornitori che trattano dati per conto del centro: il gestionale in cloud, il laboratorio esterno, il consulente informatico. Con ciascuno serve un contratto (art. 28 GDPR).
  • Il personale autorizzato riceve istruzioni scritte su cosa può fare con i dati.

Attenzione a un equivoco diffuso: scegliere un gestionale "a norma GDPR" aiuta molto, ma non trasferisce la responsabilità al fornitore. Il titolare resta il centro.

Informativa e consenso

Per i trattamenti necessari alla cura il Garante ha chiarito (2019) che non serve il consenso del paziente: serve un'informativa chiara. Il consenso torna necessario per altri scopi, come le comunicazioni promozionali o alcuni servizi accessori, per esempio il dossier sanitario o la consegna dei referti online.

Le misure pratiche

  1. Credenziali personali per ogni utente, mai condivise; secondo fattore di autenticazione dove possibile.
  2. Accessi per ruolo: chi si occupa di contabilità non deve vedere le cartelle cliniche.
  3. Registro dei trattamenti (art. 30): per chi tratta dati sanitari è di fatto sempre dovuto.
  4. Copie di sicurezza regolari e verificate, conservate separatamente.
  5. Registro degli accessi e delle modifiche ai dati, per sapere chi ha fatto cosa.
  6. Postazioni protette: blocco schermo, aggiornamenti, niente documenti in vista in accettazione.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO)

Secondo i chiarimenti del Garante, il medico che lavora da solo in libera professione non è tenuto a nominarlo; per strutture più grandi va valutato in base alla quantità e al tipo di trattamenti. È una valutazione da fare con un consulente privacy, documentandola.

Se qualcosa va storto

Un computer rubato, un'email inviata al paziente sbagliato, un attacco informatico: sono violazioni dei dati. Vanno annotate in un registro e, se c'è un rischio per le persone, notificate al Garante entro 72 ore; nei casi più gravi vanno avvisati anche i pazienti coinvolti. Avere una procedura scritta prima che succeda fa risparmiare ore preziose.

Da ricordare: i dati economici del centro (incassi, costi, compensi) non sono dati sanitari, ma meritano la stessa cura. Separare i dati dei pazienti da quelli gestionali riduce i rischi e semplifica la vita a tutti.

A che punto è la tua struttura?

Scoprilo in 10 minuti con il Checkup Economico-Finanziario gratuito, oppure entra nella community per ricevere le lezioni del metodo Medical Business.

🩺 Checkup gratuitoCommunity